Timthumb

Dall'inserimento all'integrazione (capitolo 2)

By killumi
  • Programmazione Educativa Collegiale

    Viene posto l'accento sull'importanza del lavoro di equipe, del lavoro svolto in piccoli gruppi e della dimensione interdisciplinare dell'insegnamento
  • Il documento Falcucci pone le basi per l'emanazione della L.517/1977

    Viene introdotta la figura dell' INSEGNANTE DI SOSTEGNO nelle scuole elementari e medie;
    Attività scolastiche integrative con interventi individualizzati per gli studenti handicappati. Team di esperti per integrazione specialistica, servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno.
    Nella SCUOLA MEDIA utilizzo di insegnanti in servizio nella scuola in possesso di specializzazione. Max 6 ore a settimana e Max 20 alunni in presenza di soggetti handicappati.
  • Legge 20/05/1982 n. 270 correttivo della legge del 1977

    L'art.12 introduce:
    - la sezione della scuola materna con max 30 e min. 13 bambini che diventano max 20 e min. 10 se vi sono handicappati;
    - l'insegnante di sostegno anche nella scuola materna," 1 :4";
    - adeguamento dell'orario di sostegno in relazione alle esigenze (abrogazione limite di 6 ore);
    - Posti di sostegno = posti di ruolo e reclutamento tramite concorsi
  • Legge 16/07/1984 n. 326 - viene cancellata l'ultima discriminazione scolastica

    Non menzione nel diploma di scuola media delle prove differenziate;
    Validità delle vecchie abilitazioni per ciechi e sordomuti per il titolo di insegnante di sostegno
  • Sentenza della CORTE COSTITUZIONALE N.215/1987

    Viene dichiarato il pieno diritto degli alunni disabili a frequentare ogni ordine di scuola in quanto la frequenza scolastica supera l'emarginazione favorendo l'apprendimento l'integrazione funzionali all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Non può essere rifiutata l'iscrizione o la frequenza in modo aprioristico.
  • Dal dictum della Corte Costituzionale alla Circolare Ministeriale n.262 PARTE II del 1988

    -Devono essere garantiti i necessari ausili per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche;
    -il consiglio di classe in ossequio al piano educativo individualizzato predispongono prova di valutazioni differenziate;
    -è istituito "Osservatorio Permanente" per l'integrazione scolastica.
  • Dal dictum della Corte Costituzionale alla Circolare Ministeriale n.262 del 1988 PARTE I

    Punti cardine:
    -capacità e merito valutati in relazione al livello di minorazione;
    -adeguate intese scuola-sanità-enti locali;
    -garantite certificazioni e diagnosi dinamico funzionali;
    -precedenza agli alunni handicappati nelle iscrizioni a scuola;
    -programmazione di insegnamenti semplificati diversificati;
    - anche se i programmi ministeriali non vengono rispettati OK prosecuzione con la classe di appartenenza per non perdere la socializzazione, verrà rilasciato un attestato di frequenza;
  • La Legge 104/1992 e la LOGICA dell'INCLUSIONE

    Primo intervento legislativo che pone in primo piano il rispetto della dignità umana dei disabili tramite:
    -rimozione delle cause invalidanti;
    -promozione dell'autonomia,
    -realizzazione dell'integrazione sociale.
    Ma la novità di maggior interesse fu la previsione di una più stretta collaborazione fra tutti gli operatori presenti sul territorio per offrire un migliore supporto al processo di integrazione degli alunni disabili.
  • La tutela del disabile nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

    Nel D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 vengono riprese e raccolte in un unico testo legislativo tutte le norme riguardanti l'intera legislazione scolastica precedente
  • Period: to

    Legge Bassanini, bis, ter e quater Semplificazione delle procedure amministrative; federalismo amministrativo

    L'art. 21 definisce "l'autonomia scolastica" tre livelli:
    -organizzativo, autonomia che realizza la flessibilità, la diversificazione, l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico con un migliore utilizzo delle risorse e delle strutture coordinate con il contesto territoriale;
    -didattico, ovvero autonomia nel perseguire gli obiettivi disposti a livello nazionale =la libertà di insegnamento;
    -finanziario, scuola = soggetto autonomo contabile, amministrativo e di bilancio.
  • Legge 104/1992 fino al 1 Settembre 2019

    Fino a settembre 2019 l'alunno handicappato veniva individuato attraverso una " diagnosi funzionale" (DS) cui seguiva un "profilo dinamico funzionale" (PDF)
  • Docenti specializzati

    L'insegnante specializzato per il sostegno insieme ai docenti e con il supporto del "Gruppo di Lavoro per l'Inclusione" (GLI) identifica i bisogni relativi speciali dell'alunno così da proporre e costruire , insieme alla famiglia, il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
    Insegnante di sostegno = facilitatore della comunicazione e della relazione tra docenti, alunno disabile, altri alunni della classe, famiglia e personale ASL
  • Valutazione degli alunni con Handicap art. 16 L. 104/1992

    Sulla base del PEI, devono essere indicate le discipline per cui sono state adottate attività integrative e di sostegno e se sono state svolte in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline.
    Scuola dell'obbligo: prove corrispondenti/insegnamenti impartiti valutazione del progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di appren.to iniziali;
    Scuola secondaria di 1 e 2 grado: possibilità di prove equipollenti con tempi più lunghi; previsto l'utilizzo di ausili.
  • La Legge 104/1992 e D.Lgs 66/2017 PROFILO DI FUNZIONAMENTO

    Dopo settembre 2019 I 2 profili diagnostici (DS + PDF) sono unificati nel "Profilo di Funzionamento" ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato elaborato dalla scuola in collaborazione con i genitori e le figure professionali interne o esterne alla classe ed il supporto dell'ASL