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Costituzione Italiana
Art 33: introduce il principio di libertà dell'insegnamento, libertà da vincoli ideologici dettati dallo Stato. La Repubblica ha il compito di dettare norme generali sull'istruzione.
Art 34: la scuola è aperta a tutti, stabilisce la gratuità e obbligatorietà dell'istruzione inferiore per almeno 8 anni, è quindi compito dello Stato garantirla a tutti. -
Legge Bassanini (L. n.59/1997)
Attribuiva l'autonomia alle istituzioni scolastiche opportunamente dimensionate. -
D.P.R. n.275/1999
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" (traduzione operativa legge Bassanini).
La legge chiede alle scuole di definire la propria identità culturale e progettuale attraverso un POF (Piano Offerta Formativa) che preveda le attività ordinarie ma anche gli ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale, economico delle realtà locali.
Al Ministero spetta invece determinare gli obiettivi generali. -
Riforma Costituzionale 2001
Art.117: riconoscimento Costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. -
L. n.56/2003
Viene istituito l' INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione). -
L. n.53/2003
Ha unificato in un unico ciclo la ex scuola elementare e la ex scuola medi, abolendo il vecchio esame di scuola elementare e mantenendo invece l'esame di Stato alla conclusione del ciclo (previsto dall'art. 33 della Costituzione) -
L. n.296/2006
"L'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età" -
D.P.R. n.122/2009
"Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni".
Conferma la competenza del Collegio Docenti nella determinazione delle procedure di valutazione degli alunni. -
D.P.R. n.89/2009
La scuola secondaria di 1° grado prevede l'orario di base di 30 ore settimanali (tempo normale), pari a 990 ore su base annua. Vengono stabiliti i contributi orari di ogni disciplina. -
Decreto n.254/2012
"Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo d'istruzione".
Viene elaborato un curricolo verticale che la scuola ha libertà e responsabilità di organizzare e scegliere in maniera opportuna.
SI parte dal Profilo dello Studente dove sono descritte le competenze per ogni disciplina alla fine degli 8 anni del primo ciclo d'istruzione. Si passa poi al curricolo delle discipline. -
D.P.R. n.80/2013
Stabilisce che nel sistema scolastico la verifica degli standard nazionali è valutata mediante le attività predisposte da:
-INVALSI
-INDIRE
-Contingente ispettivo del MIUR -
Direttiva n.85/2012 + Direttiva n.11/2014
Le rilevazioni Nazionali riguardanti le aree dell'italiano e della matematica sono previste alla fine di:
- 2,5 elementare
- 3 media
- 2,5 superiore
Le scuole sono chiamate a predisporre un Rapporto di autovalutazione (RAV), utilizzando il quadro di riferimento definito dall'INVALSI.