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Period: 1 CE to 200
Roma multiculturale e multietnica al centro del mondo
Coesistenza di popoli diversi e tolleranza verso di essi nel rispetto della superiore autorità di Roma -
Period: 201 to 476
Difficile convivenzatra Roma e popolazioni germaniche
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212
Caracalla fa la Costitutio Antoniniana
Cittadinanza romana concessa a tutti gli abitanti dell'impero -
Period: 400 to 1000
Dalle villae alle curtis per arrivare ai castelli
Il potere legislativo era in mano al proprietario della struttura -
438
Teodosio secondo: Codex Teodosianus
Raccolta editti imperiali emanati da Costantino in poi -
476
Caduta Impero romano d'occidente
Differenti istituti giuridici Latini e Germani
Germani:
principio della personalità del diritto, consuetudini -
Latini:
principio della territorialità del diritto, norme scritte -
481
Clodoveo: integrazione Romani e Franchi
Abbandono delle leggi consuetudinarie e introduzione Lex Salica -
497
Teodorico: convivenza nello stesso territorio di due società distinte
Coedistono diritto germanico e romano -
535
Corpus iuris civilis di Giustiniano (Bisanzio)
Riorganizzazione sistematica del diritto romano, affidata a Triboniano.
Suddiviso in 4 parti:
Istituzioni: trattato di diritto (libro sul diritto).
Codice: raccolta di editti imperiali da Adriano fino al 535.
Digesto: sentenze giuristi romani.
Novelle: leggi emanate dopo il 535. Video: https://www.youtube.com/watch?v=kGLFr5bvs1A -
643
Editto di Rotari: prima raccolta di norme giuridiche longobardeC
Scritto in latino, faceva uso del mrincipio della territorialità -
654
I Visigoti introducono il Liber iudiciorum
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800
Carlo Magno detiene il potere legislativo
Poichè fu l'unico a detenere il potere nel Regno Franco -
824
Lotario emana la Constitutio romana
Il papa, prima di di asumere la carica papale, doveva prestare un giuramento di fedeltà all'imperatore. -
850
Dal vassallaggio al feudalesimo
I feudatari governavano autonomamente il proprio feudo imponendo leggi e tasse -
900
Diritto di banno e di immunità
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962
Ottone primo emana il Privilegium Othonis.
Il vescovo di Roma, prima della sua elezione, doveva giurare fedeltà all'imperatore