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IL CONTRATTO

  • IL CONTRATTO

    La nozione di contratto è contenuta all'art. 1321 del codice civile, che lo definisce l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
  • Proposta

    La proposta è quella dichiarazione con la quale una parte chiamata proponente rende noto all'altra chiamata accettante l'intenzione di concludere un contratto a determinate condizioni. L'accettante però può fare la controproposta e in questo caso si invertono i ruoli.
  • Trattative

    L'espressione indica la fase propedeutica e preparatoria alla conclusione del contratto.
  • La revoca

    la proposta può essere revocata in qualunque momento, prima della conclusione di un contratto. Anche l'accettazione può essere revocata, ma a condizione che la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
  • L'accettazione

    L'accettazione deve essere conforme alla proposta ed è l'inizio di un vero e proprio contratto.
  • Contratto Preliminare

    Contratto Preliminare
    Il contratto preliminare è un particolare contratto con il quale le parti si obbliano reciprocamente alla stipula di un futuro contratto. Questo però è un vero e proprio contratto e deve contenere tutti gli elementi del contratto definitivo.
  • Effetti del contratto

    quando il contratto è valido gli effetti che si produco sono quelli normali ,quindi se c'è una data di scadenza gli effetti termineranno di esistere quando il contratto scadrà. Quando invece il contratto è invalido ,succede che gli effetti non si producono normalmente .
  • Invalidità( nullità)

    in questo caso si possono verificare 3 condizioni:nullità quando manca uno o più elementi essenziali oppure quando uno di questi elementi essenziali è illecito,impossibile o indeterminato.
  • Invalidità( Annullabilità e rescissione)

    Un contratto è annullabile quando la volontà di una delle parti proviene da una persona incapace di agire o è viziata,a differenza della nullità che è assoluta nel senso che gli effetti vengono dimenticati,l'annullibilità è sanabile cioè che tutti gli effetti prodotti fino a quel momento sono validi e rescissione quando un contratto è stato concluso a condizioni ingiuste o sproporzionate,a causa di circostanze anomale che hanno influito in modo negativo sulla sua formazione.
  • Scioglimento(morte del contratto)

    Scioglimento(morte del contratto)
    Avviene quando gli effetti del contratto vengono a cessare per cause che non riguardano il titolo ma chi ineriscono allo svolgimento del rapporto contrattuale.
  • Risoluzione per impossibilità sopravventa

    Si verifica quando la prestazione di una parte diviene impossibile,in senso fisico o in senso giuridico ,dopo la conclusione del contratto.Questa si verifica soprattutto nei casi del contratto di durata (es:contratto di affitto) oppure nei casi di prestazioni differite(es:vendita a termine di una partita di merci con una scadenza lontana). In questo tipo di situazione succede che il contratto si scioglie e ci sarà una restituzione delle prestazioni già eseguite e anche un risarcimento dei danni.
  • Risoluzione per eccessiva onerosità

    si può verificare quando la prestazione di un contraente è divenuta eccessivamente onerosa , per circostanze straordinarie e imprevedibili,rispetto alla prestazione dell'altro contraente o degli altri contraenti.
  • Risoluzione del Contratto

    La risoluzione rientra nella fattispecie dello scioglimento del contratto.Risoluzione del contratto significa non dare piè esecuzione al contratto e chiederne lo scioglimento e può avvenire per inadempimento ,impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità.
  • Risoluzione per inadempimento

    si verifica quando una parte non segue o non segue in modo esatto la prestazione dovuta.In questo caso la parte lesa cioè la parte che ha ricevuto il danno può chiedere:l'adempimento del contratto cioè la condanna della parte inadempiente ad eseguire la prestazione dovuta,quindi constringere all'adempimento oppure sempre la parte lesa può chiedere la risoluzione cioè lo scioglimento del rapporto giurdico e in entrambi i casi si chiede un risarcimento dei danni.